Art. 2 Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1 diverranno obbligatori dal centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della nota informativa della Commissione europea, prevista dall'art. 16, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1008/2008.