Art. 2 
 
  Gli oneri  di  servizio  pubblico  di  cui  all'art.  1  diverranno
obbligatori  dal  centottantesimo  giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della nota
informativa  della  Commissione  europea,  prevista   dall'art.   16,
paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1008/2008.