Art. 3 I vettori comunitari che intendono operare i servizi aerei di linea sulle rotte Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo-Pisa e viceversa, in conformita' agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza corrispettivo finanziario, devono presentare all'E.N.A.C. (Ente nazionale per l'aviazione civile) l'accettazione del servizio, secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.