Art. 3 
 
  I vettori comunitari che intendono operare i servizi aerei di linea
sulle rotte Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba Marina  di
Campo-Pisa  e  viceversa,  in  conformita'  agli  oneri  di  servizio
pubblico di cui al presente decreto, senza corrispettivo finanziario,
devono  presentare  all'E.N.A.C.  (Ente  nazionale  per   l'aviazione
civile) l'accettazione del servizio, secondo  le  modalita'  indicate
nell'allegato tecnico al presente decreto.