Art. 14. 
 
 
             Presidenti dei Consigli di corso di laurea 
 
  1. Il Presidente del Consiglio di corso di laurea viene nominato su
proposta del Rettore dal Senato Accademico tra i professori di  ruolo
di prima fascia componenti del Consiglio stesso, cosi' come  previsto
dal comma 3 dell'Art. 16 del presente Statuto. 
  2. Il Presidente convoca  e  presiede  il  Consiglio  di  corso  di
laurea, predisponendo il relativo ordine del giorno. 
  3. Il Presidente del Consiglio di corso  di  laurea,  che  dura  in
carica un triennio, e' nominato con decreto del Rettore.