Art. 17. Collegio dei Revisori dei conti 1. La revisione della gestione contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Universita' e' affidata ad un Collegio di Revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti. La loro nomina spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione su delibera del Consiglio stesso. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti e' nominato dal Presidente del Consiglio di amministrazione. 2. I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rinnovabili.