Art. 17. 
 
 
                   Collegio dei Revisori dei conti 
 
  1.  La  revisione   della   gestione   contabile,   finanziaria   e
patrimoniale dell'Universita' e' affidata ad un Collegio di  Revisori
dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti. La  loro
nomina spetta al  Presidente  del  Consiglio  di  amministrazione  su
delibera  del  Consiglio  stesso.  Il  Presidente  del  Collegio  dei
Revisori dei conti  e'  nominato  dal  Presidente  del  Consiglio  di
amministrazione. 
  2. I  membri  del  Collegio  durano  in  carica  tre  anni  e  sono
rinnovabili.