Art. 19. 
 
 
                    Personale docente dell'Ateneo 
 
  1. Gli insegnamenti sono impartiti dai professori di ruolo di prima
e seconda fascia dell'Universita' nonche' dai ricercatori  di  ruolo.
Sono altresi' impartiti  da  docenti  incaricati  per  affidamento  o
supplenza secondo quanto previsto dalle norme vigenti. 
  2. Inoltre possono essere  attribuiti  incarichi  di  insegnamento,
mediante  contratti  di  diritto  privato,  a  personalita'  di  alta
qualificazione scientifica o  professionale,  anche  di  nazionalita'
straniera. 
  3. Le modalita' di reclutamento dei professori e dei ricercatori di
ruolo sono stabiliti, nel rispetto  della  legislazione  vigente,  da
apposito Regolamento emanato dal Consiglio di amministrazione sentito
il parere del Senato accademico.