Art. 21. 
 
 
                             Ricercatori 
 
  1. Ai ricercatori spetta il trattamento economico e di carriera non
inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai ricercatori  di  ruolo
delle Universita' statali. 
  2. Ai ricercatori e' assicurato il trattamento di previdenza  e  di
quiescenza previsto per il corrispondente personale statale.