Art. 25. Difensore civico 1. Il Consiglio di Amministrazione valuta l'istituzione della figura del Difensore civico con compiti di garanzia e tutela dei diritti degli studenti. 2. Il Difensore civico e' nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dura in carica tre anni. Il mandato e' rinnovabile una sola volta.