Art. 7. Giunta esecutiva 1. La Giunta esecutiva e' composta dal Presidente e dal Vice Presidente del Consiglio di amministrazione, dal Rettore e dal Presidente dell'Istituto «S. Pio V» o da un suo delegato, anche per una singola adunanza, componente del Consiglio di amministrazione, ed ha la medesima durata del Consiglio. 2. La Giunta esecutiva, nei casi di necessita' ed urgenza, fermo restando quanto previsto dall' art. 6 del presente Statuto, adotta le decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima adunanza successiva del Consiglio medesimo, pena la loro decadenza. Alle adunanze della Giunta esecutiva partecipa, con funzioni di segretario, il Direttore amministrativo dell'Universita'. 3. La Giunta esecutiva e' convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione con preavviso di almeno 24 ore e puo' deliberare ove sia presente la maggioranza dei componenti. In caso di parita', prevale il voto del Presidente dell'organo.