Art. 2 
 
  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini  con  la  denominazione  di  origine  controllata
«Moscadello   di   Montalcino» e'   tenuto,   a   norma   di   legge,
all'osservanza   delle   condizioni   e   dei   requisiti   stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione. 
  2. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 26 maggio 2010 
 
                                          Il capo dipartimento: Nezzo