Art. 11 
 
  1. I militari che, con decorrenza nel corso dell'anno  2009,  siano
stati trasferiti  d'autorita'  per  esigenze  di  servizio  da  altre
regioni nelle sottoindicate sedi non ambite: 
    Sicilia,  Sardegna  e  Calabria  per  il  personale   dei   ruoli
Ufficiali; 
    Lombardia,  Piemonte  e  Veneto  per  il  personale   dei   ruoli
Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, 
beneficiano di un incentivo,  al  lordo  delle  ritenute  erariali  e
previdenziali, pari a 4.000,00 euro, indipendentemente  dal  grado  e
dalla tipologia d'impiego. 
  L'importo e'  ridotto  a  2.000,00  euro  se  il  militare  risulta
assegnatario presso la nuova sede  di  servizio,  nel  medesimo  anno
2009, di alloggio di servizio gratuito per l'incarico (A.S.G.I.). 
  2. Il beneficio di cui al comma 1 non compete nell'ipotesi: 
    di prima assegnazione; 
    di  trasferimento  disposto  per  ragioni   di   incompatibilita'
ambientale; 
    di intervenuta revoca o modifica del trasferimento. 
  3. Il beneficio di cui al comma 1 non compete altresi': 
    ai militari che siano stati trasferiti in una delle  regioni  non
ambite ivi indicate per  la  quale  era  stata  espressa  la  propria
preferenza, per l'anno 2009, ai sensi  dell'art.  10  della  legge  7
agosto 1990, n. 241; 
    ai militari classificati «inferiore alla media» o «insufficiente»
secondo    l'ultima    documentazione    caratteristica    notificata
relativamente ad un periodo del 2009; 
    ai militari che abbiano gia'  percepito,  relativamente  all'anno
2007 o 2008, l'analogo incentivo previsto, rispettivamente, dall'art.
11 del decreto ministeriale  17  ottobre  2008  e  dall'art.  11  del
decreto ministeriale 17 luglio 2009; 
    ai militari celibi e in ferma volontaria; 
nel caso in cui un parente in linea retta di primo grado o un parente
in linea collaterale di secondo grado o un affine di primo grado  del
militare sia residente, alla data del trasferimento, nella regione di
destinazione in una localita' situata nel raggio di 50 km dalla nuova
sede di servizio. 
  4. Il beneficio di cui al comma  1  e'  cumulabile  con  tutti  gli
incentivi previsti dal presente decreto.