Art. 12 1. Sono esclusi dall'attribuzione degli emolumenti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8: i militari classificati «inferiore alla media» o «insufficiente» secondo l'ultima documentazione caratteristica notificata relativamente ad un periodo del 2009; i militari impegnati nella frequenza di corsi o di altre attivita' addestrative di formazione di base e alta qualificazione per periodi di almeno 184 giorni complessivi nel 2009; i militari compresi, per periodi di almeno 184 giorni complessivi nel 2009, nella forza assente, come definita dall'art. 36 della determinazione dirigenziale del Comandante Generale n. 9000 in data 24 gennaio 2006 attuativa del Regolamento di amministrazione approvato con il decreto ministeriale 14 dicembre 2005, n. 292. 2. Ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono altresi' esclusi da tutti gli incentivi previsti dal presente decreto: gli ufficiali di grado superiore a Tenente Colonnello; il personale non appartenente ai ruoli del Corpo della Guardia di finanza. 3. Alla ripartizione degli emolumenti di cui al presente decreto partecipano gli ufficiali che alla data del 1° gennaio 2009 abbiano maturato il trattamento economico di cui all'art. 43, commi 22 e 23, della legge 1° aprile 1981, n. 121. 4. Gli ufficiali promossi al grado di Colonnello nel corso del 2009 beneficiano degli incentivi in proporzione al periodo trascorso, nel 2009, nel grado di Tenente Colonnello, con riferimento al quale dovranno verificarsi le condizioni di cui agli articoli precedenti. 5. Fermo restando quanto previsto al comma 1, ai militari che nel 2009 siano stati presenti in servizio per meno di 184 giorni, calcolati secondo le modalita' indicate all'art. 10, i benefici di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 competono secondo i coefficienti ivi indicati ridotti del 50% ed arrotondati al secondo decimale.