Art. 12 
 
  1. Sono esclusi dall'attribuzione  degli  emolumenti  di  cui  agli
articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8: 
    i militari classificati «inferiore alla media» o  «insufficiente»
secondo    l'ultima    documentazione    caratteristica    notificata
relativamente ad un periodo del 2009; 
    i  militari  impegnati  nella  frequenza  di  corsi  o  di  altre
attivita' addestrative di formazione di base  e  alta  qualificazione
per periodi di almeno 184 giorni complessivi nel 2009; 
    i militari compresi, per periodi di almeno 184 giorni complessivi
nel 2009, nella forza  assente,  come  definita  dall'art.  36  della
determinazione dirigenziale del Comandante Generale n. 9000  in  data
24  gennaio  2006  attuativa  del  Regolamento   di   amministrazione
approvato con il decreto ministeriale 14 dicembre 2005, n. 292. 
  2.  Ai  sensi  dell'art.  41  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono altresi' esclusi da tutti  gli
incentivi previsti dal presente decreto: 
    gli ufficiali di grado superiore a Tenente Colonnello; 
    il personale non appartenente ai ruoli del Corpo della Guardia di
finanza. 
  3. Alla ripartizione degli emolumenti di cui  al  presente  decreto
partecipano gli ufficiali che alla data del 1° gennaio  2009  abbiano
maturato il trattamento economico di cui all'art. 43, commi 22 e  23,
della legge 1° aprile 1981, n. 121. 
  4. Gli ufficiali promossi al grado di Colonnello nel corso del 2009
beneficiano degli incentivi in proporzione al periodo trascorso,  nel
2009, nel grado di  Tenente  Colonnello,  con  riferimento  al  quale
dovranno verificarsi le condizioni di cui agli articoli precedenti. 
  5. Fermo restando quanto previsto al comma 1, ai militari  che  nel
2009 siano stati  presenti  in  servizio  per  meno  di  184  giorni,
calcolati secondo le modalita' indicate all'art. 10,  i  benefici  di
cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 competono secondo i  coefficienti
ivi indicati ridotti del 50% ed arrotondati al secondo decimale.