Art. 13 
 
  1. L'indennita' di presenza qualificata  di  cui  all'art.  16  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio  1996,  n.  359  e'
corrisposta con le modalita' vigenti prima dell'entrata in vigore del
decreto del Presidente della  Repubblica  n.  254  del  1999,  ed  e'
cumulabile con le indennita' di  cui  all'art.  42  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395. 
  2. L'indennita' di presenza qualificata e' cumulabile con tutti gli
incentivi di cui agli articoli precedenti.