Art. 14 
 
  1. Le somme di cui all'art. 1 che si  renderanno  disponibili  dopo
l'emanazione del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
previsto dall'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
nonche' le altre somme residuali  che  si  renderanno  disponibili  a
seguito dell'effettiva erogazione, saranno: 
    destinate a sanare situazioni relative alle annualita' pregresse; 
    portate in aumento della somma complessiva indicata  all'art.  9,
comma 2, per essere ridistribuite proporzionalmente ai militari sulla
base dei coefficienti indicati nell'art. 8. 
  Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale di  bilancio
presso  il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   per   la
registrazione, sottoposto a controllo secondo la normativa vigente  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 13 maggio 2010 
 
                                                Il Ministro: Tremonti 
 
Registrato alla Corte del conti il 24 maggio 2010 
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  3
Economia e finanze, foglio n. 64