Art. 14 1. Le somme di cui all'art. 1 che si renderanno disponibili dopo l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonche' le altre somme residuali che si renderanno disponibili a seguito dell'effettiva erogazione, saranno: destinate a sanare situazioni relative alle annualita' pregresse; portate in aumento della somma complessiva indicata all'art. 9, comma 2, per essere ridistribuite proporzionalmente ai militari sulla base dei coefficienti indicati nell'art. 8. Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la registrazione, sottoposto a controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 maggio 2010 Il Ministro: Tremonti Registrato alla Corte del conti il 24 maggio 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 64