Art. 3 1. I militari che siano stati titolari di incarichi di comando ordinativamente previsti, diversi da quelli di cui all'art. 2, nell'ambito dei seguenti reparti o articolazioni: Nuclei Speciali dei Reparti Speciali, ad esclusione dell'Ufficio Comando, dell'Ufficio Personale e AA.GG., dell'Ufficio Operazioni e delle Sezioni Comando (incluse quelle dei Gruppi dipendenti); Servizio Centrale Investigazione Criminalita' Organizzata, ad esclusione dell'Ufficio Comando, dell'Ufficio Raccordo Informativo e delle Sezioni Comando dei Gruppi dipendenti; Nuclei di Polizia Tributaria, ad esclusione dell'Ufficio Comando, dell'Ufficio Operazioni e delle Sezioni Comando (incluse quelle dei Gruppi dipendenti); Gruppi, ad esclusione delle Sezioni Comando, della Sala Operativa, delle Sezioni Servizi, dell'Autodrappello e delle Squadre Comando di Nucleo Operativo dipendente; Compagnie, ad esclusione della Squadra Comando; Tenenze, ad esclusione della Squadra Comando; Sezioni «I » dei Comandi Regionali e Provinciali; Nuclei Sommozzatori; per un periodo non inferiore a 184 giorni nel 2009, con esclusione delle situazioni di carattere interinale, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 9, comma 1, secondo i seguenti coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del 31 dicembre 2009: Parte di provvedimento in formato grafico 2. Il beneficio di cui al comma 1, sussistendo i medesimi requisiti, compete altresi' ai responsabili delle articolazioni ordinativamente previste in cui sono inquadrati: i piloti in stato di pronto intervento aereo; gli equipaggi fissi di volo; le unita' navali.