Art. 3 
 
  1. I militari che siano stati  titolari  di  incarichi  di  comando
ordinativamente previsti,  diversi  da  quelli  di  cui  all'art.  2,
nell'ambito dei seguenti reparti o articolazioni: 
    Nuclei Speciali dei Reparti Speciali, ad esclusione  dell'Ufficio
Comando, dell'Ufficio Personale e AA.GG., dell'Ufficio  Operazioni  e
delle Sezioni Comando (incluse quelle dei Gruppi dipendenti); 
    Servizio Centrale  Investigazione  Criminalita'  Organizzata,  ad
esclusione dell'Ufficio Comando, dell'Ufficio Raccordo Informativo  e
delle Sezioni Comando dei Gruppi dipendenti; 
    Nuclei di Polizia Tributaria, ad esclusione dell'Ufficio Comando,
dell'Ufficio Operazioni e delle Sezioni Comando (incluse  quelle  dei
Gruppi dipendenti); 
    Gruppi,  ad  esclusione  delle  Sezioni   Comando,   della   Sala
Operativa, delle Sezioni Servizi, dell'Autodrappello e delle  Squadre
Comando di Nucleo Operativo dipendente; 
    Compagnie, ad esclusione della Squadra Comando; 
    Tenenze, ad esclusione della Squadra Comando; 
    Sezioni «I » dei Comandi Regionali e Provinciali; 
    Nuclei Sommozzatori; 
per un periodo non inferiore a 184 giorni nel  2009,  con  esclusione
delle  situazioni   di   carattere   interinale,   partecipano   alla
distribuzione delle somme di cui  all'art.  9,  comma  1,  secondo  i
seguenti coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data  del
31 dicembre 2009: 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
  2.  Il  beneficio  di  cui  al  comma  1,  sussistendo  i  medesimi
requisiti,  compete  altresi'  ai  responsabili  delle  articolazioni
ordinativamente previste in cui sono inquadrati: 
    i piloti in stato di pronto intervento aereo; 
    gli equipaggi fissi di volo; 
    le unita' navali.