Art. 4 1. I militari che siano stati titolari di incarichi di comando ordinativamente previsti diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 3, per un periodo non inferiore a 184 giorni nel 2009, con esclusione delle situazioni di carattere interinale, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 9, comma 1, secondo i seguenti coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del 31 dicembre 2009: Parte di provvedimento in formato grafico