Art. 4 
 
  1. I militari che siano stati  titolari  di  incarichi  di  comando
ordinativamente previsti diversi da quelli di cui agli articoli  2  e
3, per un periodo non inferiore a 184 giorni nel 2009, con esclusione
delle  situazioni   di   carattere   interinale,   partecipano   alla
distribuzione delle somme di cui  all'art.  9,  comma  1,  secondo  i
seguenti coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data  del
31 dicembre 2009: 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico