Art. 7 
 
 
          Presenza dei medesimi nominativi in piu' elenchi 
 
  1. E' consentita la presenza di un medesimo nominativo in  piu'  di
uno degli elenchi indicati negli articoli 2, 3, 4 e 6, purche' l'ente
risulti in possesso di  tutti  i  requisiti  che  ne  legittimano  la
presenza in ciascuno di essi. 
  2. I nominativi presenti in piu'  elenchi  partecipano  al  riparto
della quota del cinque per mille  in  ragione  delle  scelte  dirette
operate nei rispettivi elenchi. 
  3. Un ente presente in piu' elenchi, qualora venga escluso  da  uno
di tali elenchi perde il diritto a fruire delle  preferenze  ricevute
nell'elenco da cui e' stato cancellato. 
  4. La previsione di cui  al  comma  3  si  applica  anche  per  gli
esercizi finanziari 2006, 2007, 2008 e 2009.