Art. 9 
 
 
                  Destinazione del cinque per mille 
 
  1. Il contribuente puo' destinare la quota  del  cinque  per  mille
della sua imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,  relativa  al
periodo di imposta  2009,  apponendo  la  firma  in  uno  dei  cinque
appositi riquadri  che  figurano  nei  modelli  di  cui  all'art.  8,
corrispondenti rispettivamente alle seguenti finalita': 
    a) sostegno del volontariato e  delle  altre  organizzazioni  non
lucrative di  utilita'  sociale,  di  cui  all'art.  10  del  decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, delle associazioni di promozione
sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e delle  province
autonome di Trento e Bolzano previsti  dall'art.  7,  della  legge  7
dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute
che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a),  del
citato decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; 
    b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'universita'; 
    c) finanziamento della ricerca sanitaria; 
    d)  sostegno  delle  attivita'  sociali  svolte  dal  comune   di
residenza del contribuente; 
    e)   sostegno   alle   associazioni   sportive   dilettantistiche
riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che  svolgono
una rilevante attivita' di interesse sociale, individuate  secondo  i
criteri fissati nell'art. 1, del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  16
aprile  2009,  n.  88,  come  modificato  dal  decreto  del  Ministro
dell'economia e  delle  finanze  16  aprile  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2009, n. 100. 
  2.  Puo'  essere  espressa  una  sola   scelta   di   destinazione.
L'apposizione della firma in piu'  riquadri  rende  nulle  le  scelte
operate. 
  3. Nei riquadri corrispondenti alle finalita' di cui  alle  lettere
a), b) c)  ed  e)  dell'art.  1,  comma  1,  il  contribuente,  oltre
all'apposizione della firma, puo' altresi' indicare il codice fiscale
dello specifico soggetto cui intende destinare direttamente la  quota
del cinque per mille della sua  imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche. In tal caso, il codice fiscale e' tratto  dagli  elenchi  di
cui agli articoli 2, 3, 4 e 6. 
  4. Qualora il contribuente apponga la propria firma in un riquadro,
indicando  un  codice  fiscale  corrispondente  ad  un   beneficiario
compreso in uno o piu' elenchi afferenti a diversa finalita',  assume
rilievo, ai fini della destinazione delle  somme,  l'indicazione  del
codice fiscale.