Art. 2 
 
  I titolari delle autorizzazioni di  prodotti  fitosanitari  di  cui
all'art.  1  del  presente  decreto  sono  tenuti  ad  adottare  ogni
iniziativa volta ad informare i rivenditori e  gli  utilizzatori  dei
prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca. 
  Il presente decreto sara' notificato  in  via  amministrativa  alle
Imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 maggio 2010 
 
                                      Il direttore generale: Borrello