Art. 2 I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 maggio 2010 Il direttore generale: Borrello