Art. 2 
 
  Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art.  1
del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11  del  giorno
11 giugno 2010,  con  l'osservanza  delle  modalita'  indicate  negli
articoli 6 e 7 del  citato  decreto  del  10  gennaio  2006,  con  la
seguente integrazione: 
  «Eventuali  offerte  che  presentino  l'indicazione  di  titoli  di
scambio da  versare  in  regolamento  dei  titoli  in  emissione  non
verranno prese in considerazione». 
  Le offerte non pervenute entro il  suddetto  termine  non  verranno
prese in considerazione.