Art. 11 
 
  1. Stante il contesto emergenziale in atto  conseguente  all'evento
sismico del 6 aprile 2009 e  ferme  restando  le  previsioni  di  cui
all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  Ministri
n.  3753  del  6  aprile  2009,  tenuto  conto  altresi'  sia   della
intervenuta risoluzione per colpa dell'appaltatore del contratto  con
la COSBAU S.p.A., che della necessita' di assicurare il  mantenimento
delle condizioni di possibile avvalimento  delle  prestazioni,  anche
conseguendo  le  garanzie  degli  operatori  gia'   impegnati   nelle
attivita' di fornitura e  posa  in  opera  funzionali  all'azione  di
ricostruzione del territorio, il Dipartimento della protezione civile
e' autorizzato a sottoscrivere  con  gli  stessi  operatori  apposita
convenzione con cui i medesimi si impegnano a fornire al Dipartimento
stesso ogni piu' ampia garanzia in ordine alle opere  realizzate.  Il
Dipartimento e' altresi'  autorizzato  a  provvedere  alle  attivita'
solutorie a credito degli operatori medesimi, nei  limiti  di  quanto
dovuto  dal  Dipartimento  alla  COSBAU  S.p.A.,  in  relazione  alle
prestazioni  dagli  stessi  eseguite,  in  termini  di   ripartizione
proporzionale e nella ricorrenza delle  occorrenti  certificazioni  e
dei presupposti di legge. 
  2. Ai fini del  pagamento  diretto  gli  operatori  trasmettono  al
Dipartimento i contratti registrati, in  originale  ovvero  in  copia
autenticata, stipulati con la COSBAU S.p.A.  gia'  affidataria  delle
opere  di  cui  al  risolto  contratto,  nonche'  i  relativi  idonei
documenti contabili contenenti la specifica delle attivita' eseguite,
con espressa manleva in favore del Dipartimento,  anche  rispetto  ad
eventuali cessioni, anche parziali, dei crediti medesimi a terzi. 
  3. Le attivita' solutorie di cui ai commi 1 e 2 sono subordinate al
rilascio da parte degli operatori di apposita  garanzia,  con  idonea
copertura fideiussoria, approvata dal Dipartimento  della  protezione
civile,  con  espressa  rinuncia  al   beneficio   della   preventiva
escussione, nonche'  alla  produzione  di  atto  notorio  in  cui  e'
attestata la inesistenza di cessioni  di  credito  anche  parziali  a
terzi. La polizza  dovra'  essere  rilasciata  da  primario  istituto
bancario o assicurativo ovvero dagli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via  esclusiva  o  prevalente
attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze.