Art. 11 1. Stante il contesto emergenziale in atto conseguente all'evento sismico del 6 aprile 2009 e ferme restando le previsioni di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, tenuto conto altresi' sia della intervenuta risoluzione per colpa dell'appaltatore del contratto con la COSBAU S.p.A., che della necessita' di assicurare il mantenimento delle condizioni di possibile avvalimento delle prestazioni, anche conseguendo le garanzie degli operatori gia' impegnati nelle attivita' di fornitura e posa in opera funzionali all'azione di ricostruzione del territorio, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a sottoscrivere con gli stessi operatori apposita convenzione con cui i medesimi si impegnano a fornire al Dipartimento stesso ogni piu' ampia garanzia in ordine alle opere realizzate. Il Dipartimento e' altresi' autorizzato a provvedere alle attivita' solutorie a credito degli operatori medesimi, nei limiti di quanto dovuto dal Dipartimento alla COSBAU S.p.A., in relazione alle prestazioni dagli stessi eseguite, in termini di ripartizione proporzionale e nella ricorrenza delle occorrenti certificazioni e dei presupposti di legge. 2. Ai fini del pagamento diretto gli operatori trasmettono al Dipartimento i contratti registrati, in originale ovvero in copia autenticata, stipulati con la COSBAU S.p.A. gia' affidataria delle opere di cui al risolto contratto, nonche' i relativi idonei documenti contabili contenenti la specifica delle attivita' eseguite, con espressa manleva in favore del Dipartimento, anche rispetto ad eventuali cessioni, anche parziali, dei crediti medesimi a terzi. 3. Le attivita' solutorie di cui ai commi 1 e 2 sono subordinate al rilascio da parte degli operatori di apposita garanzia, con idonea copertura fideiussoria, approvata dal Dipartimento della protezione civile, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione, nonche' alla produzione di atto notorio in cui e' attestata la inesistenza di cessioni di credito anche parziali a terzi. La polizza dovra' essere rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo ovvero dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.