Art. 2 1. Il Ministero della difesa e' autorizzato a prorogare fino al 31 luglio 2010 l'impiego di personale gia' impegnato negli interventi di soccorso e nelle attivita' necessarie al superamento della situazione di emergenza conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009 e dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3857 del 10 marzo 2010, nel limite di 127 unita'. 2. Nel costo degli interventi di cui al presente articolo, stimato in euro 1.844.014, sono comprese le spese per il funzionamento dei mezzi, l'utilizzo dei materiali impiegati e le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese in deroga alla vigente normativa, nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n, 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.