Art. 2 
 
  1. Il Ministero della difesa e' autorizzato a prorogare fino al  31
luglio 2010 l'impiego di personale gia' impegnato negli interventi di
soccorso e nelle attivita' necessarie al superamento della situazione
di emergenza conseguente agli eventi sismici del 6  aprile  2009,  ai
sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3827 del  27  novembre  2009  e  dell'art.  1,  comma  2,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3857  del
10 marzo 2010, nel limite di 127 unita'. 
  2. Nel costo degli interventi di cui al presente articolo,  stimato
in euro 1.844.014, sono comprese le spese per  il  funzionamento  dei
mezzi, l'utilizzo dei materiali impiegati e le prestazioni di  lavoro
straordinario effettivamente rese in deroga alla  vigente  normativa,
nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede a valere sulle risorse di cui  all'art.  14,  comma  5,  del
decreto-legge 28 aprile 2009, n,  39,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.