Art. 5 1. Fatti salvi i vincoli esistenti, i proprietari di edifici danneggiati con esito di agibilita' E possono adottare la soluzione della sostituzione edilizia. Il contributo di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' valutato sulla base del costo risultante dal progetto definitivo di riparazione e miglioramento, nonche', ove necessario, di adeguamento igienico-sanitario dell'edificio esistente, comprovato con apposita perizia asseverata, sulla base dei criteri stabiliti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 in relazione alla proprieta' delle diverse unita' immobiliari facenti parte dell'edificio. Tale contributo non puo' superare quello previsto al comma 4. 2. Ove non si proceda alla redazione di un progetto di intervento, il contributo di cui al comma 1 e' valutato sulla base di costi unitari forfetari che, nel caso in cui tutte le unita' immobiliari contenute nell'edificio siano adibite ad abitazione principale, si assumono pari a 500 euro/m² nei casi in cui le parti strutturali non siano danneggiate o siano solo leggermente danneggiate, ossia siano presenti danni leggeri su meno di due terzi della struttura, secondo la definizione della scheda AeDES, e a 750 euro/m² nei casi di danni strutturali piu' gravi. Tali costi unitari sono moltiplicati per la superficie coperta lorda complessiva dell'edificio, risultante dalla somma delle superfici coperte lorde di ciascun piano, comprese quelle delle parti comuni. 3. Nei casi in cui nell'edificio siano presenti unita' immobiliari non adibite ad abitazione principale, i costi unitari di cui al comma 2 sono ripartiti in due quote, rispettivamente pari a 2/3 e a 1/3. La prima, pari a 2/3, e' relativa alle parti comuni e viene conteggiata sulla superficie coperta lorda, cosi' come definita al comma 2. La seconda, pari a 1/3, viene conteggiata sulla superficie coperta lorda delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale piu' la quota competente di parti comuni. Per la seconda quota, il contributo per le unita' immobiliari ricadenti nella fattispecie di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 e' riconosciuto nella percentuale e nei limiti stabiliti nello stesso comma. 4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni relative alla misura dei contributi previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 e fatti salvi i vincoli esistenti, qualora il costo dell'intervento di miglioramento sismico per il raggiungimento di un livello di sicurezza maggiore del 60% e fino all'80% di quello di un edificio adeguato, sommato al costo di riparazione delle parti strutturali e non strutturali e degli impianti e dell'adeguamento igienico-sanitario, risultante da una perizia asseverata, superi il costo per l'intervento di sostituzione edilizia del fabbricato, il contributo ammesso, per la ricostruzione dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle parti comuni dei condomini, non puo' essere superiore al costo di costruzione di un fabbricato di uguale volumetria determinato in misura pari al costo di produzione definito per l'edilizia agevolata dalla regione Abruzzo, aumentato del 20%, per tener conto degli oneri previsti dalle normative in materia di efficienza energetica e di isolamento acustico, come indicato dalla normativa tecnica UNI. 5. Per l'attuazione del comma 4 la perizia deve in particolare indicare: 1) i casi di edificio distrutto, ossia completamente crollato; 2) i casi di crolli parziali dei muri portanti e degli orizzontamenti che hanno interessato almeno il 25% in volume degli edifici in muratura; 3) gli edifici in calcestruzzo armato, in presenza di spostamenti permanenti dovuti al sisma fra la base e la sommita' dei pilastri di un qualunque piano, pari o superiore all'1,5% dell'altezza d'interpiano e relativa ad almeno il 50% dei pilastri del piano stesso; 4) i casi in cui la resistenza a compressione media cubica in situ del calcestruzzo, ossia valutata su provini cilindrici con altezza/diametro unitario e senza applicare alcun coefficiente correttivo - eventualmente valutata tenendo conto anche di prove non distruttive opportunamente calibrate sui dati delle prove distruttive - risulti inferiore a 8 mega Pascal. Nel caso di provini cilindrici con il suddetto rapporto maggiore di uno, si riporta la resistenza ottenuta a quella cubica secondo le formulazioni correnti. Il Comune effettua controlli a campione, anche mediante l'esecuzione di ulteriori prove distruttive e/o non distruttive per verificare la resistenza del calcestruzzo delle strutture per le quali verra' richiesta l'applicazione del presente comma. 6. Il Comune verifica la sussistenza dei presupposti per l'effettuazione della sostituzione edilizia. 7. Per gli edifici vincolati il contributo di cui al comma 4 e' determinato sulla base del costo risultante da apposita perizia asseverata, approvata dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo. 8. Il Comune, al fine di garantire una migliore organizzazione del tessuto urbano ricompreso negli ambiti soggetti ai piani di ricostruzione di cui all'art. 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 giugno 2009, n. 77, puo' procedere, nel limite massimo di euro 10.000.000,00, all'acquisto di immobili distrutti o gravemente danneggiati e delle relative pertinenze, inseriti nei piani di ricostruzione medesimi.