Art. 5 
 
  1. Fatti salvi  i  vincoli  esistenti,  i  proprietari  di  edifici
danneggiati con esito di agibilita' E possono adottare  la  soluzione
della sostituzione edilizia. Il contributo di cui all'art.  3,  comma
1, lettera a) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con
modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,  e'  valutato  sulla
base del costo risultante dal progetto definitivo  di  riparazione  e
miglioramento,    nonche',    ove    necessario,    di    adeguamento
igienico-sanitario dell'edificio esistente, comprovato  con  apposita
perizia asseverata, sulla base dei criteri  stabiliti  dall'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9  luglio  2009
in relazione alla proprieta' delle diverse unita' immobiliari facenti
parte  dell'edificio.  Tale  contributo  non  puo'  superare   quello
previsto al comma 4. 
  2. Ove non si proceda alla redazione di un progetto di  intervento,
il contributo di cui al comma 1  e'  valutato  sulla  base  di  costi
unitari forfetari che, nel caso in cui tutte  le  unita'  immobiliari
contenute nell'edificio siano adibite ad  abitazione  principale,  si
assumono pari a 500 euro/m² nei casi in cui le parti strutturali  non
siano danneggiate o siano solo leggermente danneggiate,  ossia  siano
presenti danni leggeri su meno di due terzi della struttura,  secondo
la definizione della scheda AeDES, e a 750 euro/m² nei casi di  danni
strutturali piu' gravi. Tali costi unitari sono moltiplicati  per  la
superficie coperta lorda complessiva dell'edificio, risultante  dalla
somma delle superfici coperte lorde di ciascun piano, comprese quelle
delle parti comuni. 
  3. Nei casi in cui nell'edificio siano presenti unita'  immobiliari
non adibite ad abitazione principale, i costi unitari di cui al comma
2 sono ripartiti in due quote, rispettivamente pari a 2/3 e a 1/3. La
prima, pari a 2/3, e' relativa alle parti comuni e viene  conteggiata
sulla superficie coperta lorda, cosi' come definita al  comma  2.  La
seconda, pari a 1/3, viene conteggiata sulla superficie coperta lorda
delle unita' immobiliari adibite ad  abitazione  principale  piu'  la
quota competente di parti comuni. Per la seconda quota, il contributo
per le unita' immobiliari ricadenti nella fattispecie di cui all'art.
1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri
n. 3790 del 9 luglio 2009 e' riconosciuto  nella  percentuale  e  nei
limiti stabiliti nello stesso comma. 
  4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni  relative  alla
misura dei contributi  previste  dall'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio  2009  e  fatti  salvi  i
vincoli esistenti, qualora il costo dell'intervento di  miglioramento
sismico per il raggiungimento di un livello di sicurezza maggiore del
60% e fino all'80% di quello di  un  edificio  adeguato,  sommato  al
costo di riparazione delle parti  strutturali  e  non  strutturali  e
degli impianti e dell'adeguamento igienico-sanitario,  risultante  da
una  perizia  asseverata,  superi  il  costo  per   l'intervento   di
sostituzione edilizia del fabbricato, il contributo ammesso,  per  la
ricostruzione   dell'unita'   immobiliare   adibita   ad   abitazione
principale e delle  parti  comuni  dei  condomini,  non  puo'  essere
superiore  al  costo  di  costruzione  di  un  fabbricato  di  uguale
volumetria determinato in misura pari al costo di produzione definito
per l'edilizia agevolata dalla regione Abruzzo,  aumentato  del  20%,
per tener conto degli oneri previsti dalle normative  in  materia  di
efficienza energetica e di isolamento acustico, come  indicato  dalla
normativa tecnica UNI. 
  5. Per l'attuazione del comma 4  la  perizia  deve  in  particolare
indicare: 
  1) i casi di edificio distrutto, ossia completamente crollato; 
  2)  i  casi  di  crolli  parziali  dei  muri   portanti   e   degli
orizzontamenti che hanno interessato almeno il 25%  in  volume  degli
edifici in muratura; 
  3) gli edifici in calcestruzzo armato, in presenza  di  spostamenti
permanenti dovuti al sisma fra la base e la sommita' dei pilastri  di
un  qualunque  piano,  pari   o   superiore   all'1,5%   dell'altezza
d'interpiano e relativa ad almeno  il  50%  dei  pilastri  del  piano
stesso; 
  4) i casi in cui la resistenza a compressione media cubica in  situ
del  calcestruzzo,  ossia  valutata   su   provini   cilindrici   con
altezza/diametro  unitario  e  senza  applicare  alcun   coefficiente
correttivo - eventualmente valutata tenendo conto anche di prove  non
distruttive   opportunamente   calibrate   sui   dati   delle   prove
distruttive - risulti inferiore a 8 mega Pascal. Nel caso di  provini
cilindrici con il suddetto rapporto maggiore di uno,  si  riporta  la
resistenza ottenuta a quella cubica secondo le formulazioni correnti.
Il Comune effettua controlli a campione, anche mediante  l'esecuzione
di ulteriori prove distruttive e/o non distruttive per verificare  la
resistenza del calcestruzzo  delle  strutture  per  le  quali  verra'
richiesta l'applicazione del presente comma. 
  6.  Il  Comune  verifica  la  sussistenza   dei   presupposti   per
l'effettuazione della sostituzione edilizia. 
  7. Per gli edifici vincolati il contributo di cui  al  comma  4  e'
determinato sulla base  del  costo  risultante  da  apposita  perizia
asseverata, approvata dalla Soprintendenza per i beni  architettonici
e paesaggistici dell'Abruzzo. 
  8. Il Comune, al fine di garantire una migliore organizzazione  del
tessuto  urbano  ricompreso  negli  ambiti  soggetti  ai   piani   di
ricostruzione di cui all'art. 14, comma 5-bis, del  decreto-legge  28
aprile 2009, n. 39, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, della legge 24 giugno 2009, n. 77,  puo'  procedere,  nel
limite  massimo  di  euro  10.000.000,00,  all'acquisto  di  immobili
distrutti o  gravemente  danneggiati  e  delle  relative  pertinenze,
inseriti nei piani di ricostruzione medesimi.