Art. 6 1. Per consentire il proseguimento delle attivita' finalizzate al superamento dell'emergenza, il termine previsto dall'art. 5, commi 2 e 2-bis dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2010. 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, nel limite massimo di euro 500.000, si provvede a carico dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.