Art. 6 
 
  1. Per consentire il proseguimento delle attivita'  finalizzate  al
superamento dell'emergenza, il termine previsto dall'art. 5, commi  2
e 2-bis dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri  n.
3771 del 19 maggio 2009, e' ulteriormente prorogato  al  31  dicembre
2010. 
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione  del  presente  articolo,
nel limite massimo di euro 500.000, si provvede  a  carico  dell'art.
14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.