Art. 7 
 
  1. Al fine di consentire la  prosecuzione  degli  impegni  relativi
alla emergenza, alla assistenza alla popolazione e alla  applicazione
delle  ordinanze  di  protezione  civile  relative   ai   lavori   di
riparazione e ricostruzione, il termine previsto dall'art.  3,  comma
1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  n.  3808
del 15 settembre 2009, e' prorogato sino al 31 dicembre 2010. 
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione  del  presente  articolo,
nel limite massimo di euro 1.510.000, si provvede a carico  dell'art.
14, comma 5 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.