Art. 8 1. In ragione del prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze derivanti dalle attivita' di emergenza e di ricostruzione, il termine previsto dall'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, e' prorogato sino al 31 dicembre 2010. 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, nel limite massimo di euro 400.000, si provvede a carico dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.