Art. 8 
 
  1. In ragione del prolungato e  gravoso  impegno  per  le  maggiori
esigenze derivanti dalle attivita' di emergenza e  di  ricostruzione,
il  termine  previsto  dall'art.  3,  comma  2,  dell'ordinanza   del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre  2009,
e' prorogato sino al 31 dicembre 2010. 
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione  del  presente  articolo,
nel limite massimo di euro 400.000, si provvede  a  carico  dell'art.
14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.