Art. 9 
 
  1. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 1, comma 3  e  dell'art.  3,
comma 1, lettere e) ed e-bis) del decreto-legge 28  aprile  2009,  n.
39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009,  n.  77,
venga richiesto il contributo per la ricostruzione o  la  riparazione
di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale  o  di
immobili ad  uso  non  abitativo  ovvero  delle  parti  comuni  degli
immobili condominiali distrutti o danneggiati dal sisma del 6  aprile
2009, come disciplinato dalle ordinanze di protezione civile indicate
in premessa, tra i requisiti per l'ammissione al medesimo  contributo
non e' richiesto che il titolare del diritto di  proprieta'  o  altro
diritto reale di  godimento  sul  bene  oggetto  dell'intervento  sia
residente nella regione Abruzzo.