Art. 9 1. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 1, comma 3 e dell'art. 3, comma 1, lettere e) ed e-bis) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, venga richiesto il contributo per la ricostruzione o la riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale o di immobili ad uso non abitativo ovvero delle parti comuni degli immobili condominiali distrutti o danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, come disciplinato dalle ordinanze di protezione civile indicate in premessa, tra i requisiti per l'ammissione al medesimo contributo non e' richiesto che il titolare del diritto di proprieta' o altro diritto reale di godimento sul bene oggetto dell'intervento sia residente nella regione Abruzzo.