Art. 2 1. Le strutture formative accreditate dalle regioni, che realizzano i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione secondo i criteri indicati nel decreto interministeriale 29 novembre 2007, citato in premessa, utilizzano il modello di certificazione di cui all'art. 1, comma 1, sulla base delle linee guida che saranno adottate dalle regioni, anche ai fini di integrare il modello di cui all'art. 1, comma 1, con ulteriori declinazioni in rapporto alle specificita' dei propri sistemi e alle esigenze territoriali. Roma, 27 gennaio 2010 Il Ministro: Gelmini Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali Registro n. 7, foglio n. 306