Art. 2 
 
  1. Le strutture formative accreditate dalle regioni, che realizzano
i percorsi  di  istruzione  e  formazione  professionale  finalizzati
all'assolvimento  dell'obbligo  di  istruzione  secondo   i   criteri
indicati nel decreto interministeriale 29 novembre  2007,  citato  in
premessa, utilizzano il modello di certificazione di cui all'art.  1,
comma 1, sulla base delle linee  guida  che  saranno  adottate  dalle
regioni, anche ai fini di integrare il modello  di  cui  all'art.  1,
comma 1, con ulteriori declinazioni in rapporto alle specificita' dei
propri sistemi e alle esigenze territoriali. 
 
    Roma, 27 gennaio 2010 
 
                                                 Il Ministro: Gelmini 
 
Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2010 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali 
Registro n. 7, foglio n. 306