Art. 4 
 
  1.  Per  la  valutazione   del   candidato   ciascuna   commissione
giudicatrice,  nominata  dai  competenti  organi  accademici,  ha   a
disposizione cento punti, dei  quali  ottanta  riservati  alla  prova
scritta e venti ai titoli. 
  2. Per la valutazione della  prova  si  tiene  conto  dei  seguenti
criteri: 
    a) 1 punto per ogni risposta esatta; 
    b) meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata; 
    c) 0 punti per ogni risposta non data. 
  3. In caso di parita' di voti prevale, in  ordine  decrescente,  il
punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente  dei
quesiti relativi ai seguenti argomenti: 
    teoria/pratica   pertinente   all'esercizio   delle   professioni
sanitarie ricomprese nella classe di laurea  specialistica/magistrale
di interesse; 
    cultura generale e ragionamento logico; 
    regolamentazione   dell'esercizio   professionale   specifico   e
legislazione sanitaria; 
    cultura  scientifico-matematica,   statistica,   informatica   ed
inglese; 
    scienze umane e sociali. 
  4. La valutazione dei titoli accademici  e  professionali,  per  la
classe   di    laurea    specialistica/magistrale    delle    scienze
infermieristiche e ostetriche  avverra'  sommando  il  punteggio  del
titolo presentato per l'accesso cosi' individuato: 
    diploma  di  laurea  abilitante  all'esercizio   di   una   delle
professioni   sanitarie   ricomprese   nella   classe    di    laurea
specialistica/magistrale di interesse: punti 7; 
    diploma universitario,  abilitante  all'esercizio  di  una  delle
professioni   sanitarie   ricomprese   nella   classe    di    laurea
specialistica/magistrale di interesse: punti 6; 
    titoli  abilitanti  all'esercizio  di   una   delle   professioni
sanitarie ricomprese nella classe di laurea  specialistica/magistrale
di interesse, di cui alla legge n. 42/1999: punti 5; 
  con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione: 
    diploma  di  scuola  diretta  a  fini  speciali   in   assistenza
infermieristica  (DAI)  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 162/1982: punti 5; 
    altri titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei
mesi: punti 0,50 per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 2; 
    attivita' professionali  nella  funzione  apicale  di  una  delle
professioni   sanitarie   ricomprese   nella   classe    di    laurea
specialistica/magistrale  di  interesse,  idoneamente  documentate  e
certificate: punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi
fino ad un massimo di punti 4; 
    attivita' professionali nell'esercizio di una  delle  professioni
sanitarie ricomprese nella classe di laurea  specialistica/magistrale
di interesse, idoneamente documentate e certificate: punti  0,50  per
ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad  un  massimo  di
punti 2. 
  5. La valutazione dei titoli  accademici  e  professionali  per  le
classi  di  laurea  specialistica/magistrale  delle   scienze   delle
professioni  sanitarie  della  riabilitazione,  delle  scienze  delle
professioni sanitarie tecniche  e  delle  scienze  delle  professioni
sanitarie della  prevenzione,  avverra'  sommando  il  punteggio  del
titolo presentato per l'accesso cosi' individuato: 
    diploma  di  laurea  abilitante  all'esercizio   di   una   delle
professioni   sanitarie   ricomprese   nella   classe    di    laurea
specialistica/magistrale di interesse: punti 7; 
    diploma universitario,  abilitante  all'esercizio  di  una  delle
professioni   sanitarie   ricomprese   nella   classe    di    laurea
specialistica/magistrale di interesse: punti 6; 
    titoli  abilitanti  all'esercizio  di   una   delle   professioni
sanitarie ricomprese nella classe di laurea  specialistica/magistrale
di interesse di cui alla legge n. 42/1999: punti 5; 
  con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione: 
    titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi:
punti 0,50 per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 5; 
    attivita' professionali nella funzione apicale o di coordinamento
di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di  laurea
specialistica/magistrale  di  interesse  idoneamente  documentate   e
certificate: punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi
fino ad un massimo di punti 4; 
    attivita' professionali nell'esercizio di una  delle  professioni
sanitarie ricomprese nella classe di laurea  specialistica/magistrale
di interesse, idoneamente documentate e certificate: punti  0,50  per
ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad  un  massimo  di
punti 4.