Art. 5 
 
  1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a  garantire  la
trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri  e
le procedure per la nomina delle commissioni preposte agli  esami  di
ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi  della  legge
n. 241/1990.  I  medesimi  definiscono  le  modalita'  relative  agli
adempimenti per il riconoscimento  dell'identita'  dei  partecipanti,
gli obblighi degli stessi nel corso dello  svolgimento  della  prova,
nonche' le modalita' in  ordine  all'esercizio  della  vigilanza  sui
candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5,  6  e  8
del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio  1957,  n.  686,
ove non diversamente disposto dagli atenei. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 maggio 2010 
 
                                                 Il Ministro: Gelmini