Art. 8 
 
  Il controvalore dei «titoli di scambio»,  determinato  in  base  al
prezzo di cui all'art. 2 e al valore nominale di cui all'art.  7  del
presente decreto, verra' riconosciuto agli aventi diritto, unitamente
ai dietimi d'interesse maturati. 
  La Banca d'Italia provvedera' ad inserire le partite,  relative  ai
«titoli di scambio» da regolare,  nel  servizio  di  compensazione  e
liquidazione, avente per  oggetto  strumenti  finanziari,  denominato
«EXPRESS II», con valuta pari al giorno di regolamento. 
  I  conseguenti  oneri  per  rimborso  capitale  faranno  carico  al
capitolo 9537 (unita' previsionale di base  26.2.9)  mentre,  per  il
pagamento degli interessi, al capitolo 2216 (unita'  previsionale  di
base 26.1.5) dello stato di  previsione  della  spesa  del  Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno in corso. 
  La consegna dei «titoli di scambio» dovra' avvenire nel  giorno  di
regolamento dei titoli in emissione, indicato nell'art. 6. 
  Qualora la consegna dei «titoli di scambio» avvenga entro il quinto
giorno lavorativo (computato secondo il calendario TARGET) successivo
a quello previsto per il regolamento, la Banca d'Italia provvedera' a
riconoscerne il controvalore agli  operatori  il  giorno  in  cui  e'
effettuata la consegna dei titoli stessi. 
  In caso di mancata consegna definitiva dei «titoli di  scambio»  da
parte  degli  operatori  aggiudicatari,  troveranno  applicazione  le
disposizioni di cui al decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato
nelle premesse.