Art. 9 
 
  Il regolamento dei CCTeu destinati ad operazioni di concambio sara'
effettuato dagli operatori assegnatari il 1° luglio 2010,  al  prezzo
di  emissione  di  cui  all'art.  1   del   presente   decreto,   con
corresponsione di dietimi d'interesse lordi  per  16  giorni.  A  tal
fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire le partite,  relative
ai CCTeu in emissione da regolare, nel servizio  di  compensazione  e
liquidazione, avente per  oggetto  strumenti  finanziari,  denominato
«EXPRESS II», con valuta pari al giorno di regolamento. 
  In caso di ritardo nel regolamento dei CCTeu  di  cui  al  presente
decreto,  troveranno  applicazione  le   disposizioni   del   decreto
ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse. 
  Il medesimo giorno 1° luglio 2010 la Banca d'Italia  provvedera'  a
versare il suddetto importo, nonche'  l'importo  corrispondente  alla
commissione di collocamento di cui al  medesimo  art.  1,  presso  la
Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato,  con  valuta
stesso giorno. 
  L'importo  della  suddetta  commissione  sara'  scritturato   dalla
Sezione di Roma della  Tesoreria  Provinciale  fra  i  «pagamenti  da
regolare». 
  La predetta Sezione di Tesoreria rilascera', per detti  versamenti,
separate  quietanze  di  entrata  al  bilancio   dello   Stato,   con
imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unita' previsionale  di
base 4.1.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione,
ed al capitolo 3240, art. 3 (unita' previsionale di base 2.1.3.1) per
quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo. 
  L'onere  relativo  al  pagamento  della  suddetta  commissione   di
collocamento fara' carico al capitolo 2242  (unita'  previsionale  di
base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di  previsione  della
spesa  del  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  per   l'anno
finanziario 2010. 
  L'eventuale importo non regolato andra' contabilizzato a debito del
conto  disponibilita'  mediante  scritturazione  in   conto   sospesi
collettivi,  dal  quale  verra'  discaricato  una   volta   che   gli
intermediari avranno provveduto al regolamento.  L'eventuale  importo
non  regolato  definitivamente  entro  il  quinto  giorno  lavorativo
successivo a quello previsto per il regolamento verra' ripianato  dal
Ministero mediante emissione  di  apposito  mandato  di  pagamento  a
favore del Capo della Sezione di Tesoreria interessata.