Art. 5 
 
 
       Termini per la messa a disposizione delle informazioni 
 
  1. La trasmissione delle informazioni ha cadenza annuale. Il  primo
invio riguardera' i dati relativi all'anno solare precedente rispetto
a quello di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. I termini dell'invio sono i seguenti: 
    i dati relativi al flusso informativo «strutture»  devono  essere
messi a disposizione entro  il  31  gennaio  dell'anno  successivo  a
quello di rilevazione; 
    i dati relativi al flusso informativo «personale»  devono  essere
messi a disposizione entro il 15 aprile dell'anno successivo a quello
di rilevazione; 
    i dati relativi al flusso informativo «attivita'»  devono  essere
messi a disposizione entro il 15 aprile dell'anno successivo a quello
di rilevazione. 
  3. In sede di prima applicazione, il conferimento dei  dati  e'  da
intendersi facoltativo e puo' avvenire anche in deroga ai termini  di
cui al comma 2. 
  4. Qualsiasi variazione riguardante le modalita' di comunicazione e
aggiornamento di cui ai commi  1  e  2,  sara'  pubblicata  sul  sito
internet  del  Ministero  (www.nsis.ministerosalute.it),   anche   in
attuazione   di   quanto   previsto   dall'art.   54    del    Codice
dell'Amministrazione Digitale.