Art. 5 Termini per la messa a disposizione delle informazioni 1. La trasmissione delle informazioni ha cadenza annuale. Il primo invio riguardera' i dati relativi all'anno solare precedente rispetto a quello di entrata in vigore del presente decreto. 2. I termini dell'invio sono i seguenti: i dati relativi al flusso informativo «strutture» devono essere messi a disposizione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione; i dati relativi al flusso informativo «personale» devono essere messi a disposizione entro il 15 aprile dell'anno successivo a quello di rilevazione; i dati relativi al flusso informativo «attivita'» devono essere messi a disposizione entro il 15 aprile dell'anno successivo a quello di rilevazione. 3. In sede di prima applicazione, il conferimento dei dati e' da intendersi facoltativo e puo' avvenire anche in deroga ai termini di cui al comma 2. 4. Qualsiasi variazione riguardante le modalita' di comunicazione e aggiornamento di cui ai commi 1 e 2, sara' pubblicata sul sito internet del Ministero (www.nsis.ministerosalute.it), anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 54 del Codice dell'Amministrazione Digitale.