Art. 7 
 
 
                        Trattamento dei dati 
 
  1. La riservatezza dei dati trattati nell'ambito del SIND, ai sensi
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  ed,  in  particolare,
dell'art. 34, comma 1, lettera h), viene garantita dalle procedure di
sicurezza  relative  al  software  e  ai   servizi   telematici,   in
conformita' alle regole tecniche di cui all'art. 71, comma 1-bis, del
Codice dell'Amministrazione Digitale. 
  2. Nel SIND sono raccolti e trattati solo i dati indispensabili per
il perseguimento delle finalita' del presente decreto, con  modalita'
e  logiche  di  organizzazione  ed  elaborazione  delle  informazioni
dirette esclusivamente a fornire una rappresentazione  aggregata  dei
dati. L'accesso degli incaricati del trattamento ai  dati  registrati
nel SIND avviene attraverso chiavi di  ricerca  che  non  consentono,
anche  mediante  operazioni  di  interconnessione  e  raffronto,   la
consultazione, la selezione o l'estrazione di informazioni riferite a
singoli individui o di elenchi di codici identificativi. Le  funzioni
applicative del sistema non consentono la consultazione  e  l'analisi
di informazioni che rendano identificabile l'interessato ai sensi dei
codici di deontologia e di buona condotta per i trattamenti  di  dati
personali per scopi statistici o scientifici di cui agli allegati  A3
e A4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  3.  Il  diritto  all'anonimato  del  paziente  viene  garantito  in
conformita' all'art. 120 del Decreto del Presidente della  Repubblica
n. 309 del 9 ottobre del 1990  secondo  le  modalita'  descritte  nel
disciplinare tecnico allegato. 
  4. Il codice univoco assegnato a ciascun soggetto, in  applicazione
di quanto previsto dalla scheda 12 dello schema di Regolamento per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari delle Regioni e  Province
Autonome, ai fini di evitare duplicazioni  di  informazioni  riferite
allo stesso soggetto, e' diverso da analogo codice  utilizzato  nella
trasmissione dei  dati  di  altri  sistemi  informativi.  Qualora  le
Regioni e le Province autonome non dispongano di sistemi di codifica,
coerenti con quanto stabilito nello schema  tipo  di  Regolamento,  i
dati saranno inviati in forma anonima. 
  5. I dati inviati dalle Regioni e  Province  Autonome,  gia'  privi
degli  elementi  identificativi  diretti,  sono   archiviati   previa
separazione dei dati sanitari dagli altri dati. I dati sanitari  sono
trattati con tecniche crittografiche. 
  6. La  trasmissione  telematica  dei  dati,  secondo  le  procedure
descritte nel disciplinare tecnico allegato, avviene  in  conformita'
alle relative regole tecniche del Sistema Pubblico  di  Connettivita'
(SPC) previsto e disciplinato dagli articoli 72 e seguenti del Codice
dell'Amministrazione  Digitale.  In  particolare  si  utilizzera'  un
protocollo sicuro e si fara' ricorso alla  autenticazione  bilaterale
fra sistemi basata su certificati digitali emessi da un'autorita'  di
certificazione ufficiale. 
  7. Il processo di  autenticazione  in  rete  degli  utenti  avviene
tramite Carta nazionale dei servizi, Carta di  identita'  elettronica
e,  in   fase   di   prima   attuazione,   tramite   credenziali   di
autenticazione,   in   conformita'    all'art.    64    del    Codice
dell'Amministrazione Digitale e all'art. 34 del  decreto  legislativo
30  giugno  2003,  n.  196,  secondo  le  modalita'   descritte   nel
disciplinare tecnico allegato. 
  8. Ai fini della cooperazione applicativa  le  Regioni  e  Province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  il  Ministero  della  salute
garantiscono la conformita' delle infrastrutture alle regole  dettate
dal Sistema Pubblico di Connettivita'. (SPC). 
  9. Con riferimento al comma 6 le Regioni  e  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano che non dispongono  di  servizi  di  cooperazione
applicativa, d'intesa con il Ministero della salute, predispongono un
piano di adeguamento dei propri sistemi. Nelle more  dell'adeguamento
dei sistemi regionali, il conferimento dei  dati  e'  reso  possibile
secondo le previste  procedure  descritte  nel  disciplinare  tecnico
allegato. 
  10. Eventuali ulteriori adeguamenti ed  aggiornamenti  del  sistema
SIND e  dei  sistemi  regionali,  per  quanto  concerne  gli  aspetti
generali  e  quanto  contenuto  nel  disciplinare  tecnico,   saranno
eseguiti dal Ministero della  salute,  e  dalle  Regioni  e  Province
autonome di Trento e di  Bolzano,  d'intesa  con  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Antidroga. 
  11. L'approvazione delle modifiche e l'aggiornamento degli standard
tecnologici  saranno  effettuati  secondo   le   modalita'   previste
dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale.