Art. 2 
 
 
       Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  I   soggetti   pubblici
competenti provvedono all'attuazione  dal  presente  decreto  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
  2. Le disposizioni del presente decreto entrano  in  vigore  il  1°
giugno 2011. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 12 maggio 2010 
 
                                   Il Ministro ad interim: Berlusconi 
 
Registrato alla corte dei conti 8 giugno 2010 
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, 
registro n. 3 foglio n. 110