Art. 2 Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici competenti provvedono all'attuazione dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° giugno 2011. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 maggio 2010 Il Ministro ad interim: Berlusconi Registrato alla corte dei conti 8 giugno 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3 foglio n. 110