Art. 3 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento
per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
- Direzione  generale  per  il  trasporto  ferroviario  vigila  sulle
attivita'  dell'organismo  riconosciuto  ai  sensi  dell'art.  9  del
decreto n. 163/2007, adottando  idonei  provvedimenti  ispettivi,  di
propria iniziativa ovvero su richiesta dei soggetti utilizzatori  dei
componenti o gestori di sottosistemi di cui all'art. 1  del  presente
decreto, anche mediante  verifica  a  campione  delle  certificazioni
rilasciate.   A   tal   fine   l'organismo   comunica    ogni    anno
all'Amministrazione medesima le certificazioni  emesse,  allegando  i
rapporti sulle prove effettuate dai laboratori. 
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento
per  i  trasporti  ,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
statistici  -  Direzione  generale  per  il  trasporto  ferroviario -
dispone, con periodicita' almeno annuale, visite di vigilanza  presso
l'organismo notificato «Rina Services S.p.A.» al fine  di  verificare
la  sussistenza  dei  requisiti  previsti  e  la  regolarita'   delle
operazioni svolte.