(Allegato-art. 2)
                               Art. 2 
 
               Incrementi trattamento economico fisso 
 
1. Lo stipendio tabellare previsto  dall'art.  23  del  CCNL  per  il
quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007,
e' incrementato dei  seguenti  importi  mensili  lordi,  per  tredici
mensilita', con decorrenza dalle date sottoindicate: 
- dal 01/04/2008 di e 15,74; 
- rideterminato dal 01/07/2008 in e 26,24; 
- rideterminato dal 01/01/2009 in e 103,30. 
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, il valore  dello
stipendio tabellare, a regime, e' rideterminato in e 43.310,90  annui
lordi, comprensivi del rateo della tredicesima mensilita'. 
3. La retribuzione di posizione parte fissa di cui all'art. 23, comma
3 del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e  per  il  biennio
economico 2006-2007, 
e' rideterminata a decorrere dall'1/1/2009 in e 3.556,68 annui lordi,
comprensivi del rateo di tredicesima mensilita'. 
4. Gli incrementi di cui al  comma  1  assorbono  e  comprendono  gli
importi erogati a titolo di indennita' di vacanza contrattuale. 
5. Al fine di non pregiudicare il potere di acquisto del  trattamento
economico fisso, gli incrementi  di  cui  al  presente  articolo  non
concorrono al riassorbimento di quanto previsto dall'art. 58, comma 3
del CCNL dell'11/4/2006 (quadriennio normativo  2002-2005  e  biennio
economico 2002-2003).