Art. 3 Effetti dei nuovi trattamenti economici 1. Gli incrementi di cui all'art. 2 hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sul trattamento di fine rapporto, sull'equo indennizzo e sull'indennita' alimentare. 2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento. 3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 2 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. 4. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita, del trattamento di fine rapporto, dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.