(Allegato-art. 3)
                               Art. 3 
 
               Effetti dei nuovi trattamenti economici 
 
1. Gli incrementi di cui all'art. 2 hanno effetto integralmente sulla
tredicesima mensilita',  sul  trattamento  ordinario  di  quiescenza,
normale  e   privilegiato,   sull'indennita'   di   buonuscita,   sul
trattamento di fine rapporto, sull'equo indennizzo e  sull'indennita'
alimentare. 
2. Gli  effetti  del  comma  1  si  applicano  alla  retribuzione  di
posizione nella componente fissa e variabile in godimento. 
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 2 sono
corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi  previsti
al personale comunque cessato dal servizio, con  diritto  a  pensione
nel periodo di vigenza contrattuale. 
4. Agli effetti dell'indennita' di  buonuscita,  del  trattamento  di
fine rapporto, dell'indennita' sostitutiva di preavviso e  di  quella
prevista dall'art. 2122  del  cod.  civ.,  si  considerano  solo  gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.