Art. 2 Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, come modificato dal decreto 20 giugno 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Contro il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge. Roma, 30 giugno 2010 Il direttore generale: Cinti