Art. 2 
 
  1. I soggetti che intendono porre  in  commercio,  a  partire  gia'
dalla campagna vendemmiale  2010/2011,  i  vini  a  denominazione  di
origine controllata  «Circeo»,  provenienti  da  vigneti  non  ancora
iscritti, ma aventi base  ampelografica  conforme  alle  disposizioni
dell'annesso disciplinare di produzione, sono  tenuti  ad  effettuare
l'iscrizione dei medesimi allo  schedario  viticolo  per  la  DOC  in
questione, ai sensi dell'art. 12 del  decreto  legislativo  8  aprile
2010, n. 61. 
  2. In deroga alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2  dell'annesso
disciplinare di produzione la base ampelografica  dei  vigneti,  gia'
iscritti allo schedario viticolo  per  la  denominazione  di  origine
controllata «Circeo», deve essere adeguata, entro la decima vendemmia
successiva alla data di pubblicazione del  presente  disciplinare  di
produzione. 
  3. Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti  di
cui sopra, iscritti a titolo transitorio all'albo dei  vigneti  della
denominazione di origine  controllata  dei  vini  «Circeo»,  potranno
usufruire della denominazione medesima.