(Annesso-art. 2)
                               ART. 2 
 
                        (Base ampelografica) 
 
I vini a denominazione di origine controllata "Circeo" devono  essere
ottenuti  dalle  uve  provenienti  dai  vigneti  aventi,  nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica: 
- "Circeo" bianco secco, frizzante e spumante: Trebbiano Toscano  non
meno del 55%; Chardonnay fino a un massimo del 30% Malvasia del Lazio
fino a un massimo del 30% 
Altri vitigni a bacca  bianca  idonei  per  la  coltivazione  per  la
Regione Lazio sino a un massimo del 15%. 
- "Circeo" rosso, rosato secco anche nei tipi novello  (limitatamente
al rosso) o frizzante: Merlot non meno del 55%; 
Sangiovese fino al 30%; 
Cabernet Sauvignon al 30%. 
Altri vitigni a bacca rossa idonei per la coltivazione per la Regione
Lazio sino a un massimo del 15%. 
E' consentita l'indicazione del monovitigno per le seguenti varieta': 
- Trebbiano - Merlot 
- Sangiovese 
solo per quei vini ottenuti da vigneti composti in  ambito  aziendale
dai  corrispondenti  vitigni  per  almeno  l'85%.  Per  la   restante
percentuale, possono concorrere alla produzione di detto vino le  uve
delle varieta' di vitigni idonei alla  coltivazione  per  la  Regione
Lazio.