ART. 2 (Base ampelografica) I vini a denominazione di origine controllata "Circeo" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: - "Circeo" bianco secco, frizzante e spumante: Trebbiano Toscano non meno del 55%; Chardonnay fino a un massimo del 30% Malvasia del Lazio fino a un massimo del 30% Altri vitigni a bacca bianca idonei per la coltivazione per la Regione Lazio sino a un massimo del 15%. - "Circeo" rosso, rosato secco anche nei tipi novello (limitatamente al rosso) o frizzante: Merlot non meno del 55%; Sangiovese fino al 30%; Cabernet Sauvignon al 30%. Altri vitigni a bacca rossa idonei per la coltivazione per la Regione Lazio sino a un massimo del 15%. E' consentita l'indicazione del monovitigno per le seguenti varieta': - Trebbiano - Merlot - Sangiovese solo per quei vini ottenuti da vigneti composti in ambito aziendale dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Per la restante percentuale, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varieta' di vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio.