(Annesso-art. 4)
                               ART. 4 
 
                     (Norme per la viticoltura) 
 
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati  alla  produzione  dei
vini  "Circeo"  devono  essere  quelle  tradizionali  della  zona  e,
comunque atte a conferire alle uve le specifiche  caratteristiche  di
qualita'. 
I sesti di impianti, le forme di allevamento, e i sistemi di potatura
devono essere  quelli  generalmente  usati  o  comunque  atti  a  non
modificare le caratteristiche delle uve e del vino. 
E' vietata qualsiasi pratica di forzatura. 
E' consentita l'irrigazione di soccorso. 
Per i nuovi impianti e reimpianti la densita' dei  ceppi  non  potra'
essere inferiore a 3.000 ceppi per ettaro in  coltura  specializzata;
non sono ammessi impianti a tendone e/o a pergola. 
Le rese massime di uva per ettaro in coltura  specializzata,  ammesse
per la produzione a denominazione di  origine  controllata  "Circeo",
devono essere le seguenti: 
"Circeo" bianco anche  nella  tipologia  monovitigno  "Trebbiano"  13
tonnellate per ettaro; "Circeo" rosso  e  rosato  12  tonnellate  per
ettaro; 
"Circeo Sangiovese" 12 tonnellate per ettaro; 
"Circeo Merlot" 12 tonnellate per ettaro. 
Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura  promiscua,  questa
deve essere rapportata a quella della coltura  specializzata  tenendo
conto dell'effettiva consistenza numerica delle  viti.  Nelle  annate
favorevoli i  quantitativi  di  uve  ottenuti  e  da  destinare  alla
produzione dei vini a denominazione di origine  controllata  "Circeo"
devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione
globale non superi del 20% i limiti medesimi fermo restando i  limiti
resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. 
La regione Lazio con proprio decreto, sentite  le  organizzazioni  di
categoria interessate , di anno in anno, prima della  vendemmia  puo'
stabilire un limite  massimo  di  produzione  delle  uve  per  ettaro
inferiore  a  quello  fissato  nel  presente  disciplinare,   dandone
immediata  comunicazione  al  ministero   delle   Risorse   agricole,
alimentari e  forestali,  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini e alla camera  di  commercio  competente
per territorio. 
Le uve destinate alla  vinificazione  del  vino  a  denominazione  di
origine controllata "Circeo" devono  assicurare  il  seguente  titolo
alcolometrico volumico naturale minimo: 
"Circeo bianco e spumante" e "Circeo Trebbiano": 10,0%; 
"Circeo rosso e rosato", Circeo Merlot" e "Circeo Sangiovese": 10,5%