ART. 4 (Norme per la viticoltura) Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Circeo" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'. I sesti di impianti, le forme di allevamento, e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata qualsiasi pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. Per i nuovi impianti e reimpianti la densita' dei ceppi non potra' essere inferiore a 3.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata; non sono ammessi impianti a tendone e/o a pergola. Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata, ammesse per la produzione a denominazione di origine controllata "Circeo", devono essere le seguenti: "Circeo" bianco anche nella tipologia monovitigno "Trebbiano" 13 tonnellate per ettaro; "Circeo" rosso e rosato 12 tonnellate per ettaro; "Circeo Sangiovese" 12 tonnellate per ettaro; "Circeo Merlot" 12 tonnellate per ettaro. Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura promiscua, questa deve essere rapportata a quella della coltura specializzata tenendo conto dell'effettiva consistenza numerica delle viti. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Circeo" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La regione Lazio con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate , di anno in anno, prima della vendemmia puo' stabilire un limite massimo di produzione delle uve per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla camera di commercio competente per territorio. Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata "Circeo" devono assicurare il seguente titolo alcolometrico volumico naturale minimo: "Circeo bianco e spumante" e "Circeo Trebbiano": 10,0%; "Circeo rosso e rosato", Circeo Merlot" e "Circeo Sangiovese": 10,5%