ART. 5 (Norme per la vinificazione) Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento per i vini di cui all'articolo 1 devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dall'articolo 3. In deroga a quanto sopra e' consentita la vinificazione e l'imbottigliamento al di fuori della zona di produzione, su richiesta delle cantine interessate che dimostrino di aver vinificato, nell'ambito della provincia di Latina, uve provenienti dalla zona di produzione delimitata dall'articolo 3 almeno cinque anni. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per i vini bianchi e al 65% per i vini rossi e rosati. Qualora la resa uva-vino superi i limiti sopra indicati ma non superi rispettivamente i limiti del 75% e del 70% l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; nel caso vengano superati i detti ultimi limiti, l'intera produzione non avra' diritto alla denominazione di origine controllata. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. I prodotti utilizzati per la correzione dei mosti e dei vini dovranno provenire esclusivamente dalle uve prodotte nei vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata "Circeo", a esclusione del mosto concentrato rettificato. Le tecniche di spumantizzazione sono quelle consentite dalla legislazione vigente