(Annesso-art. 5)
                               ART. 5 
 
                    (Norme per la vinificazione) 
 
Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento per  i  vini  di
cui all'articolo 1 devono essere effettuate all'interno della zona di
produzione delimitata dall'articolo 3. 
In  deroga  a  quanto  sopra  e'  consentita   la   vinificazione   e
l'imbottigliamento al di fuori della zona di produzione, su richiesta
delle  cantine  interessate  che  dimostrino  di   aver   vinificato,
nell'ambito della provincia di Latina, uve provenienti dalla zona  di
produzione delimitata dall'articolo 3 almeno cinque anni. 
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per
i vini bianchi e al 65% per i vini rossi e rosati. 
Qualora la resa uva-vino superi i limiti sopra indicati ma non superi
rispettivamente i limiti del 75% e  del  70%  l'eccedenza  non  avra'
diritto alla denominazione di origine controllata; nel  caso  vengano
superati i detti ultimi limiti, l'intera produzione non avra' diritto
alla denominazione di origine controllata. 
Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  enologiche
corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire al
vino le sue peculiari caratteristiche. 
I prodotti utilizzati per la correzione dei mosti e dei vini dovranno
provenire esclusivamente dalle  uve  prodotte  nei  vigneti  iscritti
all'albo della  denominazione  di  origine  controllata  "Circeo",  a
esclusione del mosto concentrato rettificato. 
Le  tecniche  di  spumantizzazione  sono  quelle   consentite   dalla
legislazione vigente