(Annesso-art. 7)
                               ART. 7 
 
            (Etichettatura designazione e presentazione) 
 
Alla  denominazione  di  origine  controllata  "Circeo"  e'   vietata
l'aggiunta   di   qualsiasi   qualificazione   diversa   da    quelle
espressamente previste dal presente disciplinare,  ivi  compresi  gli
aggettivi "fine", "extra", "scelto", "selezionato" e similari. 
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento
a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  non  aventi  significato
laudativo e tali da non trarre in inganno il consumatore. 
Per i vini di cui al presente disciplinare deve  essere  indicato  in
etichetta l'anno di produzione delle uve.