ART. 7 (Etichettatura designazione e presentazione) Alla denominazione di origine controllata "Circeo" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "extra", "scelto", "selezionato" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno il consumatore. Per i vini di cui al presente disciplinare deve essere indicato in etichetta l'anno di produzione delle uve.