(Annesso-art. 8)
                               ART. 8 
                          (Confezionamento) 
 
I vini a denominazione di origine controllata "Circeo" devono  essere
imbottigliati in recipienti di vetro di capacita' uguale o  inferiore
a litri 1,5. 
E' consentito l'utilizzo di bottiglie di vetro (magnum) da 3 litri.