Art. 4 
 
  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini  con  la  denominazione  di  origine  controllata
«Cori» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e
dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 Luglio 2010 
 
                                  Il capo Dipartimento: Rasi Caldogno