(Annesso-art. 4)
                               ART. 4 
 
                     (Norme per la viticoltura) 
 
Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla
produzione del vino a denominazione  di  origine  controllata  «Cori»
devono essere quelle tradizionali della  zona  e,  comunque,  atte  a
conferire alle uve e ai vini derivati le  specifiche  caratteristiche
di qualita'. 
Per i nuovi  impianti  e  reimpianti  la  densita'  non  puo'  essere
inferiore a 3.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata. 
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di  potatura
devono essere  quelli  generalmente  usati  e  comunque  atti  a  non
modificare le caratteristiche delle uve e del vino. 
E' vietata ogni pratica di forzatura. 
La produzione massima  di  uva  ad  ettaro  e  la  gradazione  minima
naturale sono le seguenti: 
 
    
Tipologia         Produzione        Titolo
                     uva        alcolometrico
                (tonn/ettaro) volumico naturale
                                    minimo
Cori Bianco           15             10.5
Cori Rosso            15             11
Cori Bellone          12             11,5
Cori Nero             12             11,5
 Buono

    
 
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli,  la  resa
dovra' essere riportata attraverso  cernita  delle  uve,  purche'  la
produzione non superi del 20% i limiti massimi. 
La Regione Lazio, con proprio decreto, sentite le  organizzazioni  di
categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto
conto delle condizioni ambientali di coltivazione, puo' stabilire  un
limite massimo di produzione di uva per  ettaro  inferiore  a  quello
fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -  Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione  delle  denominazioni  di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.