ART. 4 (Norme per la viticoltura) Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Cori» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. Per i nuovi impianti e reimpianti la densita' non puo' essere inferiore a 3.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti: Tipologia Produzione Titolo uva alcolometrico (tonn/ettaro) volumico naturale minimo Cori Bianco 15 10.5 Cori Rosso 15 11 Cori Bellone 12 11,5 Cori Nero 12 11,5 Buono A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% i limiti massimi. La Regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.