(Annesso-art. 5)
                               ART. 5 
 
                    (norme per la vinificazione) 
 
Le operazioni di vinificazione per il  vino  di  cui  all'articolo  1
devono  essere  effettuate  nell'interno  della  zona  di  produzione
delimitata nell'articolo 3. 
Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  enologiche
locali leali e costanti, atte a conferire al vino  le  sue  peculiari
caratteristiche. 
La resa massima dell'uva  in  vino,  compresa  l'aricchimento,  e  la
produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti: 
 
    
Tipologia     Resa     Produzione
            uva/vino   massima di
              vino       hl/ha
Cori Bianco    70%        105
Cori Rosso     70%        105
Cori Bellone   70%         84
Cori Nero      65%         78
buono

    
 
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma  non  oltre
il 75% per le tipologie bianco, rosso e Bellone, e non oltre  il  70%
per  la  tipologia  Nero  Buono,  l'eccedenza  non  ha  diritto  alla
denominazione d'origine. Oltre detto limite decade  il  diritto  alla
denominazione d'origine controllata per tutta la partita.