ART. 5 (norme per la vinificazione) Le operazioni di vinificazione per il vino di cui all'articolo 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'articolo 3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino, compresa l'aricchimento, e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti: Tipologia Resa Produzione uva/vino massima di vino hl/ha Cori Bianco 70% 105 Cori Rosso 70% 105 Cori Bellone 70% 84 Cori Nero 65% 78 buono Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 75% per le tipologie bianco, rosso e Bellone, e non oltre il 70% per la tipologia Nero Buono, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.