(Annesso-art. 7)
                               ART. 7 
 
            (Etichettatura designazione e presentazione) 
 
Nella etichettatura, designazione e presentazione  dei  vini  di  cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  diversa
da quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli
aggettivi «fine», «scelto», «selezionato»  e  similari.  E'  tuttavia
consentito l'uso di indicazioni  che  facciano  riferimento  a  nomi,
ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato  laudativo  e
non idonei a trarre in inganno il consumatore. 
Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali, possono
essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici
non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la 
denominazione d'origine  del  vino,  salve  le  norme  generali  piu'
restrittive. 
La  tipologia  "Cori  Nero  Buono"  sottoposto  ad  un   periodo   di
invecchiamento non inferiore a 24 mesi  dalla  vendemmia  (decorrenza
anno vendemmia 1 novembre), e con un  titolo  alcolometrico  volumico
totale  minimo  di  13,00%  Vol.,  puo'  fregiarsi   della   menzione
aggiuntiva «Riserva». 
Nella designazione  e  presentazione  del  vino  a  denominazione  di
origine controllata "Cori" deve figurare l'annata di produzione delle
uve.