ART. 8 (Confezionamento) I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo in recipienti di vetro di volume nominale fino a 1,5 litri. E' consentito per le sole tipologie "Cori Bellone" e "Cori Nero Buono" l'utilizzo di bottiglie di vetro da 3 litri. E' consentito confezionare i vini a denominazione di origine controllata "Cori" senza specificazioni aggiuntive, in contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, di capacita' non inferiore a 2 litri .".