(Annesso-art. 8)
                               ART. 8 
 
                          (Confezionamento) 
 
I vini di cui  all'art.  1  possono  essere  immessi  al  consumo  in
recipienti  di  vetro  di  volume  nominale  fino  a  1,5  litri.  E'
consentito per le sole tipologie "Cori Bellone" e "Cori  Nero  Buono"
l'utilizzo  di  bottiglie  di  vetro  da  3  litri.   E'   consentito
confezionare i vini a denominazione  di  origine  controllata  "Cori"
senza specificazioni aggiuntive, in contenitori alternativi al  vetro
costituiti  da  un  otre  in  materiale   plastico   pluristrato   di
polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di  cartone  o  di
altro materiale rigido, di capacita' non inferiore a 2 litri .".