Art. 2 
 
  1. I soggetti che intendono porre  in  commercio,  a  partire  gia'
dalla campagna vendemmiale  2010/2011,  i  vini  a  denominazione  di
origine controllata «Cerveteri», provenienti da  vigneti  non  ancora
iscritti, ma aventi base  ampelografica  conforme  alle  disposizioni
dell'annesso disciplinare di produzione, sono  tenuti  ad  effettuare
l'iscrizione dei medesimi allo  schedario  viticolo  per  la  DOC  in
questione, ai sensi dell'art. 12 del  decreto  legislativo  8  aprile
2010, n. 61. 
  2. In deroga alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2  dell'annesso
disciplinare di produzione la base ampelografica  dei  vigneti,  gia'
iscritti allo schedario viticolo  per  la  denominazione  di  origine
controllata  «Cerveteri»,  deve  essere  adeguata,  entro  la  decima
vendemmia  successiva  alla  data  di  pubblicazione   del   presente
disciplinare di produzione. 
  3. Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti  di
cui sopra, iscritti a titolo transitorio allo schedario viticolo  per
la  denominazione  di  origine  controllata  dei  vini   «Cerveteri»,
potranno usufruire della denominazione medesima.